La Legge Regionale 12 Febbraio 2010 n. 4, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna in data 12/02/2010, nel dare attuazione a direttive comunitarie, ha anche, tra gli altri, dettato norme in materia di sportello unico per le attività produttive (SUAP) e in materia di turismo modificando in modo significativo la Legge Regionale n. 16/2004 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità).
La novità più importante è senza dubbio quella che introduce lo strumento della DIA (dichiarazione di inizio attività) per l’avvio di tutte le attività ricettive dirette all’ospitalitàe per tutte le casistiche (nuovo esercizio, modifica di esercizio esistente, subingresso ecc.) conla sola distinzione indicata agli art. 16 e 18, commi 1-2, così come modificati dalla L.R. 4/2010, dove viene specificato che:
L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, nonché l'attività delle strutture ricettive extralberghiere, è intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo, L. 241/1990 (l'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione);
Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, nonché il subentro nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, L. 241/1990.
Oltre a ciò, viene stabilito che “la dichiarazione di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del R.D. 1265/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)”; il che significa, che la DIA ha anche valenza di autorizzazione sanitaria, recependo in questo caso, quanto già previsto nel nostro Comune, già dal 2007, con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 (utilizzo della DIA per modifiche igienico-sanitarie in attività esistenti); dal punto di vista igienico-sanitario rimane però l’obbligo della notifica, ai fini della registrazione di impresa alimentare, ai sensi della determina Regionale n. 9223/2008).
Da oggi il modello di DIA unica per inizio di attività ricettiva, predisposto da quest’Ufficio sulla base di quanto stabilito dalla nuova normativa, è già disponibile in formato PDF per il download, nella parte sottostante, assieme alla restante modulistica di Sportello Unico per le Imprese relativa alle strutture ricettive dirette all’ospitalità.
P.S.: La DIA offre indubbi vantaggi, ma obbliga altresì, ad una maggiore cura ed attenzione nella predisposizione, nella compilazione e nell’inoltro della stessa, in particolare per quanto riguarda la completezza (non omettere nulla, anche nelle parti eventualmente ritenute poco rilevanti) e la regolarità (compilarla secondo quanto previsto dalle norme di legge con particolare riferimento alle modalità di apposizione della firma ma non solo) poichè, non essendo possibile, in alcun modo, la regolarizzazione successiva di DIA irregolari o incomplete, le stesse saranno restituite al mittente con la spiacevole conseguenza che, non avendo prodotto alcun effetto giuridico, ove il dichiarante avrà realmente iniziato l’attività, risulterà inadempiente verso un obbligo di legge. |